Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
L’art. 3 del DL 23.12.2013 n. 145 conv. L. 21.2.2014 n. 9 (come sostituito dalla L. 23.12.2014 n. 190) e il DM 27.5.2015 (pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174) prevedono il riconoscimento alle imprese di un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese:
- indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni;
- che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019 (anni 2015-2019, per i soggetti “solari”).
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di seguito indicati;
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 50% della spesa incrementale relativa ai costi del personale e dei contratti di ricerca;
per “spesa incrementale complessiva” si intende la differenza positiva tra: - l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione (nel nostro caso 2017);
- la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 (anni 2012-2014, per i soggetti “solari”), ovvero nel minor pe-riodo dalla data di costituzione.